Pandemia, sovvenzioni dello Stato italiano per compagnie aeree: legittimità messa in discussione

I giudici ritengono poco solida la valutazione compiuta dalla Commissione Europea, che aveva approvato il ‘pacchetto’ di aiuti stabilito dall’Italia

Pandemia, sovvenzioni dello Stato italiano per compagnie aeree: legittimità messa in discussione

Rimessa in discussione la legittimità delle sovvenzioni erogate mediante un fondo di compensazione di 130.000.000 di euro dallo Stato italiano a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana. Tale misura mirava a ovviare ai danni subiti dalle compagnie aeree a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate nell’ambito della pandemia di COVID-19. Per i giudici però è poco solida la decisione con cui la Commissione Europea ha approvato il ‘pacchetto’ di aiuti stabilito dall’Italia: in particolare, i giudici sostengono che la Commissione Europea non ha motivato adeguatamente la propria conclusione secondo cui la misura in questione non era contraria a disposizioni di diritto dell’Unione Europea diverse da quelle relative agli aiuti di Stato. Per poter beneficiare delle sovvenzioni, comunque, le compagnie aeree dovevano applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale. La Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi della misura in questione, con la motivazione che essa era compatibile con il mercato interno. Per i giudici, però, la conclusione tratta dalla Commissione Europea, secondo cui il requisito del trattamento retributivo minimo non era contrario ad altre disposizioni del diritto dell’Unione Europea, è viziata da un difetto di motivazione. In particolare, la Commissione Europea non ha esposto in modo chiaro e trasparente i motivi per i quali ha ritenuto che il requisito contributivo non costituisse una violazione di disposizioni del diritto dell’Unione Europea. (Sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale dell’Unione Europea)  

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