Possibili sanzioni per gli enti pubblici che pagano in ritardo
Legittimo il riferimento alla direttiva che fa riferimento alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Il caso ha visto contrapposte in Spagna una società privata e un’amministrazione sanitaria regionale. In ballo il recupero da parte della società dei crediti corrispondenti agli importi dovuti a titolo di corrispettivo delle forniture di merci e delle prestazioni di servizi effettuate da 21 società a centri medici dipendenti dall’amministrazione sanitaria regionale. I giudici hanno chiarito che, alla luce della direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l’importo forfettario minimo di 40 euro, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un’unica domanda in via amministrativa o giudiziale. Allo stesso tempo, la direttiva osta a una normativa nazionale che prevede, in generale, per tutte le transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni un termine di pagamento di una durata massima di 60 giorni di calendario, anche qualora tale termine sia composto da un termine iniziale di 30 giorni per la procedura di accettazione o di verifica della conformità al contratto dei beni consegnati o delle prestazioni fornite, e da un ulteriore termine di 30 giorni per il pagamento del prezzo convenuto. Infine, sempre alla luce della direttiva, la presa in considerazione, a titolo di importo dovuto, dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto indicato sulla fattura o sulla richiesta equivalente di pagamento è indipendente dallo stabilire se, alla data in cui si verifica il ritardo nel pagamento, il soggetto passivo abbia già versato tale importo all’Erario. (Sentenza del 20 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)