Procedimento per l’adottabilità: va avvisato anche il genitore biologico che non ha riconosciuto il minore

Tale obbligo è indiscutibile e, precisano i giudici, non è condizionato dall’esistenza di una relazione tra il genitore e il figlio

Procedimento per l’adottabilità: va avvisato anche il genitore biologico che non ha riconosciuto il minore

A fronte di un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, vi è l’obbligo di informare il presunto genitore biologico della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento per provvedere al riconoscimento del minore. Tale obbligo sussiste in ogni caso e non è condizionato dall’esistenza di una relazione tra il genitore biologico e il figlio minore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 24214 del 29 agosto 2025 della Cassazione), i quali hanno anche aggiunto che l’omesso avviso al presunto genitore biologico determina la nullità dell’intero procedimento per la declaratoria di adottabilità del minore.
Sul tavolo dei giudici il delicato caso concernente la possibile adottabilità di una bambina riconosciuta dalla sola madre. Riflettori puntati, però, sull’altro genitore biologico: a quest’ultimo spetta, a giudizio di adottabilità in corso, l’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procedimento per consentire l’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto che debba essere informato, in ogni caso, dal Tribunale per i minorenni della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa previsione non è soggetta ad alcuna condizione e l’inadempienza determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità che risulta radicalmente viziata dal mancato adempimento dell’obbligo di dare avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l’istanza di sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove a ciò si determini, il riconoscimento del minore ed il corrispondente diritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsi all’eventuale rigetto dell’istanza, o alla prosecuzione illegittima del giudizio prima dell’accertamento dello status, di non essere escluso come extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamente della genitorialità.
Tornando allo specifico caso, l’esistenza e l’identità del presunto genitore biologico erano note all’ufficio giudiziario, e pur tuttavia egli non è stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla condizione di genitore, annotano i giudici di Cassazione, non potendosi trascurare che il giudizio volto alla dichiarazione di adottabilità è idoneo a determinare in via irreversibile la privazione della genitorialità e che prende le mosse dal diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nella propria famiglia, ove ve ne siano le condizioni all’esito di un accertamento in cui le parti ed i soggetti a vario titolo coinvolgibili possano effettivamente partecipare.
In questo quadro va aggiunta una precisazione: l’esigenza di certezza e celerità propria dei giudizi minorili non può comprimere illegittimamente il diritto di difesa del genitore biologico in un giudizio da cui potrà conseguire la definitiva privazione della genitorialità. Va aggiunto, però, alla luce delle esigenze di celerità che connotano la procedura, che nulla osta a che il Tribunale nell’eseguire l’avviso informativo fissi un termine per l’esercizio da parte del presunto genitore biologico delle sue facoltà processuali, cui poi è condizionato l’eventuale provvedimento sospensivo.
Peraltro, la valutazione circa la eventuale mancanza o la modestia di rapporti pregressi tra la prole ed il presunto padre biologico non può incidere in sede di individuazione dei destinatari dell’informazione, che deve avvenire in ogni caso. Il bilanciamento d’interessi, invero, non può assumere nella fase processuale iniziale del procedimento di adottabilità le medesime caratteristiche del giudizio finale ma deve tenere conto di due rilevanti fattori: il preminente interesse del minore non coincide necessariamente, specie in questa fase, con la opzione irreversibile della genitorialità adottiva e l’accertamento dello status genitoriale ha un primario rilievo costituzionale e convenzionale ancorché non di natura assoluta. La sua definitiva compressione, pertanto, non può che seguire ad un giudizio di bilanciamento rigoroso che tenga conto della natura e degli effetti della decisione.
Consequenziali, quindi, nella vicenda in esame, la nullità della pronuncia di adottabilità e la rinnovazione del giudizio volto all’accertamento dello stato di abbandono ed alla dichiarazione di adottabilità davanti al Tribunale per i minorenni. Ovviamente, il presunto genitore biologico dovrà essere informato dal Tribunale per i minorenni e posto nella condizione di esercitare, ove lo ritenga, il diritto al riconoscimento della minore da svolgersi nel modo più rapido possibile, previa sospensione del giudizio di adottabilità secondo la disciplina normativamente stabilita.

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