Procedura di asilo: informazioni da fornire allo straniero anche se ci si trova di fronte ad una seconda istanza

In materia di procedure di asilo per gli stranieri, la consegna dell’opuscolo comune informativo e lo svolgimento di un colloquio personale si impongono a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea

Procedura di asilo: informazioni da fornire allo straniero anche se ci si trova di fronte ad una seconda istanza

Le informazioni sulla procedura di asilo devono essere fornite allo straniero anche in occasione di una seconda domanda. Di conseguenza, qualora venga loro sottoposta una contestazione del trasferimento verso lo Stato in cui è stata presentata la prima domanda, i giudici del secondo Stato, ossia dello Stato in cui è stata presentata la seconda istanza, non possono, in linea di principio, esaminare il rischio di respingimento verso il Paese di origine dello straniero. I giudici comunitari hanno chiarito che col rispetto delle procedure lo straniero è posto in condizione di comunicare alle autorità del secondo Stato eventuali informazioni tali da evitare il suo trasferimento e da giustificare che quest’ultimo Stato diventi responsabile dell’esame della sua domanda di asilo. Una violazione di tali obblighi può giustificare, a determinate condizioni, l’annullamento della decisione di trasferimento. Invece, il giudice del secondo Stato non può esaminare se il richiedente rischi, dopo il trasferimento verso il primo Stato, di essere respinto verso il suo paese di origine. Tale conclusione può essere diversa solo se detto giudice constati carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nel primo Stato. Divergenze di opinioni tra gli Stati in relazione all’interpretazione dei presupposti della protezione internazionale non dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche. Ogni Stato deve ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati rispettino il diritto dell’Unione Europea e in particolare i diritti fondamentali riconosciuti in ambito comunitario. (Sentenza del 30 novembre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)  

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