Reati di abuso di mercato, non autorizzata la conservazione per un anno dei dati di comunicazione elettronica

Né la direttiva sugli abusi di mercato né il regolamento sugli abusi di mercato possono costituire il fondamento giuridico di un obbligo generale di conservazione delle registrazioni di dati relativi al traffico detenuti dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica

Reati di abuso di mercato, non autorizzata la conservazione per un anno dei dati di comunicazione elettronica

La conservazione generalizzata e indiscriminata, da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico, per un anno a decorrere dal giorno della registrazione, non è autorizzata, a titolo preventivo, per finalità di contrasto dei reati di abuso di mercato, di cui fa parte l’abuso di informazioni privilegiate. I giudici sono chiamati a prendere posizione a margine di alcuni procedimenti penali in Francia avviati a carico di due soggetti finiti sotto accusa per abuso di informazioni privilegiate, abuso secondario di informazioni privilegiate, favoreggiamento, corruzione e riciclaggio. I giudici sottolineano che né la direttiva sugli abusi di mercato né il regolamento sugli abusi di mercato possono costituire il fondamento giuridico di un obbligo generale di conservazione delle registrazioni di dati relativi al traffico detenuti dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica ai fini dell’esercizio dei poteri conferiti alle autorità competenti in materia finanziaria in forza di tali atti. Allo stesso tempo, i giudici precisano che l’ammissibilità degli elementi di prova ottenuti attraverso una simile conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultimo principio impone al giudice penale nazionale di escludere informazioni ed elementi di prova che siano stati ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indiscriminata incompatibile con il diritto dell’Unione Europea qualora i soggetti coinvolti non siano in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito a tali informazioni e a tali elementi di prova, riconducibili a una materia estranea alla conoscenza dei giudici e idonei a influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti. (Sentenza del 20 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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