Ricongiungimento familiare: illogico l’obbligo di presentare la domanda di persona
Possibile, però, per la normativa nazionale, richiedere la comparizione personale a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare

Il diritto dell’Unione Europea si oppone alla normativa nazionale che richiede senza eccezioni che la presentazione di una domanda di ricongiungimento familiare sia fatta di persona presso una sede diplomatica competente. Tuttavia, la normativa può, precisano i giudici, prevedere la possibilità di richiedere la comparizione personale a uno stadio ulteriore della procedura di domanda di ricongiungimento familiare. Questo il paletto fissato dai giudici comunitari, chiamati a prendere in esame il controverso caso riguardante due coniugi siriani e i loro figli. In premessa, i giudici rilevano che è indispensabile che gli Stati diano prova della flessibilità necessaria per permettere alle persone di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza. Infatti, in assenza di una tale flessibilità, l’obbligazione, senza eccezioni, di comparire personalmente al momento della presentazione della domanda non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire tale presentazione. Difatti, l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare potrebbe così essere reso impossibile, perpetuando la separazione della famiglia e la precarietà della sua situazione. In particolare, quando i familiari si trovano in un Paese segnato da un conflitto armato, le possibilità di recarsi presso sedi diplomatiche o consolari competenti possono essere fortemente limitate, per cui tali persone, che possono peraltro essere minorenni, si vedrebbero costrette, per conformarsi all’obbligazione di comparizione, ad attendere che la situazione di sicurezza permetta loro di spostarsi, a meno di esporsi a trattamenti disumani o degradanti o di mettere la propria vita in pericolo. Per quanto riguarda la situazione particolare dei rifugiati, i giudici aggiungono che l’assenza di qualsiasi flessibilità da parte dello Stato può rendere impossibile il rispetto dei termini previsti. Di conseguenza, il ricongiungimento familiare potrebbe essere assoggettato a condizioni supplementari più difficili da soddisfare, in contrasto con l’obiettivo della direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare di prestare un’attenzione particolare alla situazione dei rifugiati. In sostanza, l’obbligazione di comparizione personale al momento della presentazione di una domanda di ricongiungimento, senza che siano ammesse deroghe al riguardo per tener conto della situazione concreta in cui versano i familiari del soggiornante, finisce col rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. E una tale regolamentazione, applicata senza la flessibilità necessaria, lede l’obiettivo perseguito dal diritto dell’Unione Europea. Peraltro, una disposizione nazionale che richiede, senza eccezioni, la comparizione personale dei familiari del soggiornante per la presentazione di una domanda d ricongiungimento familiare, anche quando tale comparizione è impossibile o eccessivamente difficile, viola il diritto al rispetto della unità della famiglia. In effetti, una tale obbligazione costituisce un’ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto dell’unità familiare in rapporto allo scopo, certamente legittimo, di combattere le frodi connesse al ricongiungimento familiare. (Sentenza del 18 aprile 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)