Sanzionato l’avvocato che non restituisce i documenti al cliente
In caso di omessa restituzione di documenti al cliente, si configura in capo all’avvocato un illecito disciplinare sanzionabile dal CNF

Un avvocato riceveva un esposto con il quale un cliente affermava di averlo incaricato 10 anni prima per ottenere un risarcimento in seguito a un incidente stradale. Il mandato veniva poi revocato per via della mancata restituzione della documentazione da parte dell'avvocato. Il legale, convocato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, non fornì controdeduzioni alle richieste di chiarimenti.
La commissione disciplinare formulò quindi un'accusa contro l'avvocato per non aver informato il cliente sul procedimento e per non aver restituito la documentazione richiesta, in violazione del codice deontologico forense.
Il procedimento disciplinare si concluse con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per quattro mesi.
L'avvocato ha proposto ricorso contro la decisione dinanzi al CNF. Il ricorso risulta però infondato.
Il CNF (sentenza n. 262/2023, pubblicata il 26 febbraio 2024) ha sottolineato che la prescrizione – invocata dall’avvocato – per la mancata restituzione dei documenti richiesti con la revoca del mandato, la prescrizione non è decorsa poiché si tratta di un illecito permanente.
Infatti, la violazione dell'articolo 33 del codice deontologico, che riguarda appunto la restituzione dei documenti, è considerata un illecito deontologico permanente. Il CNF ha chiarito che il termine di prescrizione per questo illecito va individuato al momento in cui il professionista mette fine all'omissione, reagisce positivamente o rifiuta giustificandosi, purché sia rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale.
Il Consiglio, pur respingendo il ricorso, decide per una rimodulazione della sanzione imposta, considerando la gravità della mancata restituzione della documentazione contestata nel primo capo d'incolpazione. La sanzione viene quindi rideterminata nella censura.