Separazione coniugale: l'obbligo di mantenimento dei figli può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo
I giudici chiariscono che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo

In materia di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento. Esso comporta, difatti, l'immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica, è senz'altro trasmissibile agli eredi, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva - ma nell'accordo che l'ha estinta. I giudici chiariscono poi che l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio, e più in generale della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela, a condizione che il bene che ne costituisce oggetto sia identificato con certezza all’interno dell’accordo, non potendosi integrare il contenuto di quest’ultimo con ricorso a documenti esterni. (Ordinanza 22559 del 26 luglio 2023 della Cassazione)