Servizi finanziari forniti a seguito di contratto di sub-partecipazione: sì all’esenzione sul fronte IVA
Preso in esame il caso di un fondo di investimento che ha previsto di procedere alla stipula di contratti di sub-partecipazione con banche o fondi

I servizi finanziari forniti in base ad un contratto di sub-partecipazione sono esenti dall’IVA. I giudici precisano che la messa a disposizione del cedente di un contributo finanziario nell’ambito di un contratto di sub-partecipazione rientra nella nozione di concessione di credito ai sensi della direttiva IVA. Il caso riguarda un fondo di investimento che in Polonia ha previsto di procedere alla stipula di contratti di sub-partecipazione con banche o fondi di investimento e ha chiesto lumi al fine di determinare se le prestazioni che esso doveva fornire in qualità di sub-partecipante potessero beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA). Netta la posizione assunta dal Ministero delle Finanze della Polonia: le operazioni del sub-partecipante debbono essere assoggettate all’aliquota base del 23%. A fare chiarezza provvedono i giudici comunitari, i quali chiariscono che i servizi forniti da un sub-partecipante rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, dato che sono effettuati a titolo oneroso. I giudici aggiungono poi che il servizio fornito dal sub-partecipante al cedente in base al contratto concluso tra loro è costituito da una sola prestazione che consiste, essenzialmente, nel versamento di un capitale in cambio di un corrispettivo. E, peraltro, il sub-partecipante sopporta il rischio di credito, inerente a qualsiasi operazione di credito; poco importa, secondo i giudici, che tale rischio derivi dal mancato pagamento da parte dei debitori dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall’insolvenza della sua controparte contrattuale diretta. Inoltre, né l’assenza di garanzie costituite a favore del sub-partecipante, né l’assenza di rivalsa diretta verso il cedente in caso di inadempimento dei debitori dei crediti i cui proventi vengono trasferiti al sub-partecipante, né il fatto che i titoli di credito rimangano nel patrimonio del cedente, pregiudicano la natura essenziale di un’operazione di sub-partecipazione e, di conseguenza, la qualificazione del contratto di cui trattasi come operazione di concessione di credito. (Sentenza del 6 ottobre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)