Sicurezza nazionale minacciata e protezione internazionale revocata: va garantito l’accesso al fascicolo

Illegittima la normativa nazionale che stabilisce che la persona interessata o il suo consulente possano accedere alle informazioni contenute nel fascicolo soltanto a posteriori

Sicurezza nazionale minacciata e protezione internazionale revocata: va garantito l’accesso al fascicolo

A fronte della revoca della protezione internazionale a seguito di una minaccia per la sicurezza nazionale, il diritto dell’Unione Europea contrasta la normativa nazionale – ungherese, nel caso specifico – secondo cui la persona interessata o un suo rappresentante possono accedere al fascicolo soltanto a posteriori, previa autorizzazione e senza vedersi comunicare le ragioni che fondano la decisione. I giudici aggiungono che le norme comunitarie non permettono che l’autorità statale responsabile dell’esame delle domande di protezione internazionale si fondi sistematicamente su un parere non motivato emesso da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, i quali abbiano constatato che una persona costituisce una minaccia per tale sicurezza nazionale. Il caso riguarda un uomo che nel 2002 è stato condannato da un giudice ungherese ad una pena detentiva per traffico di stupefacenti. Dopo la presentazione di una domanda di asilo in Ungheria, l’uomo si è visto concedere lo status di rifugiato da una sentenza pronunciata nel giugno del 2012, ma una decisione adottata nel luglio del 2019 gli ha revocato lo status ed gli è stata negata la concessione conferita dalla protezione sussidiaria, pur applicando nei suoi confronti il principio del non respingimento. A fronte delle obiezioni proposte dall’uomo, i giudici comunitari chiariscono che i paletti fissati dall’Unione Europea si oppongono ad una normativa nazionale che prevede che, allorché una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o di revoca di tale protezione è fondata su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro, la persona interessata o il suo consulente possono accedere a tali informazioni soltanto a posteriori, previa autorizzazione e senza neppure ricevere in comunicazione le ragioni su cui sono fondate le decisioni suddette, con il divieto di utilizzare tali informazioni ai fini di un eventuale successivo procedimento amministrativo o giurisdizionale. Inoltre, è inaccettabile anche una normativa nazionale in virtù della quale l’autorità responsabile dell’esame delle domande di protezione internazionale sia sistematicamente tenuta ad escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria a tale persona o a revocare una protezione internazionale precedentemente concessa a quest’ultima, fondandosi sul parere summenzionato. (Sentenza del 22 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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