Spot pubblicitari in televisione e limite orario: cosa si deve intendere per “programmi propri”?
La Corte di Giustizia si è pronunciata nella sentenza C-255/21 sul limite orario di spot pubblicitari in televisione e sul concetto di “programmi propri”.

L'imposizione di un limite orario per la pubblicità televisiva è una misura comune in molti paesi ed è presente anche in Italia. Tale misura ha il fine di garantire un equilibrio tra l'intrattenimento per gli spettatori e la promozione dei prodotti o servizi attraverso gli spot pubblicitari. Ma cosa si intende per "propri programmi" relativi agli annunci pubblicitari?
La pronuncia della Corte di Giustizia prende le mosse da una vicenda che vede coinvolto Reti Televisive Italiane S.p.A. (da adesso RTI), proprietaria dei canali televisivi Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Nel 2017 l’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha sanzionato Reti Televisive Italiane S.p.A. per aver violato la normativa nazionale che impone un limite di affollamento orario con riguardo alla pubblicità televisiva. Per emettere la sanzione l’AGCOM ha preso in considerazione gli annunci promozionali dell’emittente radiofonica R101, trasmessi sulle emittenti televisive proprietà di RTI, nel calcolo del limite orario della pubblicità televisiva. È importante sottolineare, ai fini del ricorso, come sia RTI che R101 siano proprietà del gruppo societario Mediaset. Secondo RTI, gli annunci mandati in onda da R101 debbano essere considerati annunci di autopromozione, cioè dei propri programmi e, quindi, esclusi dal calcolo del tempo di trasmissione oraria di pubblicità televisiva.
La società RTI ha presentato ricorso al Consiglio di Stato affinché annullasse le sanzioni irrogate da AGCOM. Il Consiglio di Stato adisce la Corte di Giustizia chiedendo: «se la nozione di “annunci dell’emittente” relativi ai propri programmi, che sono esclusi dal calcolo della percentuale del 20 % del tempo di trasmissione di spot pubblicitari televisivi, comprenda anche gli annunci promozionali effettuati dal canale televisivo per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario».
La Corte dà risposta negativa affermando che i contenuti radiofonici, che consistono nella trasmissione di un contenuto sonoro e privo di immagini, differiscono dai programmi audiovisivi e che pertanto non rientrano nella nozione di “programmi” dell’emittente televisiva. L’emittente televisiva, inoltre, spiega la Corte deve assumere la responsabilità editoriale in ordine ai programmi. Tale responsabilità consiste in un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione da parte di chi ne stabilisce l’offerta audiovisiva. Conclude la Corte: «poiché le norme relative al tempo massimo di trasmissione pubblicitaria per ora d’orologio perseguono obiettivi distinti da quelli perseguiti dalle norme sulla concorrenza, è il criterio della responsabilità editoriale dei programmi di cui trattasi a dover essere preso in considerazione al fine di interpretare l’espressione «propri programmi», e non l’appartenenza delle due emittenti al medesimo gruppo». (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. VIII, ECLI:EU:C:2024:100)