Sufficiente la presenza del mero animus possidendi

Quando è possibile conservare il possesso prescindendo dal concreto esercizio del corpus?

Sufficiente la presenza del mero animus possidendi

È possibile conservare il possesso - di un’area, nel caso preso in esame dai giudici - mediante il solo animus possidendi e, quindi, prescindendo dal concreto esercizio del corpus, quando il possessore, che abbia cominciato a possedere animo et corpore, pur conservando la disponibilità materiale del bene e, quindi, la possibilità di godere di fatto della res, in concreto se ne astenga per ragioni che non dipendono dal mutato stato dei luoghi o dall'eventuale acquisto del possesso da parte di terzi, sicché egli abbia in ogni tempo la possibilità di ripristinare il corpus, senza far ricorso ad azioni violente o clandestine. Di conseguenza, una volta provato il possesso in capo al soggetto che ha esercitato l’azione in possessoria, in virtù del principio della continuità del possesso, si determina un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma onere del soggetto che deduca il venir meno del possesso o la sua dismissione dimostrare l’interruzione della continuità del possesso del bene. Ragionando sempre in questa ottica, poi, per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta alla virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo animo, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus, quando la voglia, essendo irrilevante la diversa utilizzazione del bene da parte del possessore, costituendo questa pur sempre l'estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario. (Ordinanza 28875 del 18 ottobre 2023 della Cassazione)

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