Trattenimento di uno straniero: il giudice nazionale deve verificarne, di propria iniziativa, la legittimità

Necessario verificare l’esistenza di una serie di fondamentali presupposti per valutare la correttezza del provvedimento dello Stato

Trattenimento di uno straniero: il giudice nazionale deve verificarne, di propria iniziativa, la legittimità

Il giudice nazionale deve verificare, di propria iniziativa la legittimità di una misura di trattenimento adottata nei confronti di un cittadino straniero il cui soggiorno nel Paese sia irregolare o di un richiedente asilo. Risulta dal diritto dell’Unione Europea, difatti, che l’adozione di una misura di trattenimento, o di mantenimento in stato di trattenimento, di un cittadino straniero che abbia presentato una domanda di protezione internazionale o il cui soggiorno nel territorio di uno Stato sia irregolare è subordinata al rispetto di una serie di presupposti di legittimità. Il caso riguarda tre cittadini extracomunitari che hanno impugnato misure di trattenimento adottate nei loro confronti dinanzi a diversi organi giurisdizionali dei Paesi Bassi. I giudici ricorda, anzitutto, che ogni trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, che avvenga nell’ambito di una procedura di rimpatrio a seguito di soggiorno irregolare, del trattamento di una domanda di protezione internazionale oppure del trasferimento del richiedente di una siffatta protezione verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà di tale cittadino. Di conseguenza, laddove appaia che i presupposti di legittimità del trattenimento non siano stati o non siano più soddisfatti, lo straniero deve essere liberato immediatamente. Ciò vale, in particolare, qualora si constati che la procedura di rimpatrio, di esame della domanda di protezione internazionale o di trasferimento, a seconda dei casi, non viene più espletata con tutta la dovuta diligenza oppure che la misura di trattenimento non è, o non è più, proporzionata. I giudici aggiungono poi che, in materia di trattenimento degli stranieri, il legislatore dell’Unione Europea non si è limitato a stabilire norme comuni sostanziali, ma ha altresì introdotto, in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, norme comuni procedurali al fine di garantire l’esistenza, in ogni Stato membro dell’Unione Europea, di un regime che consenta all’autorità giudiziaria competente di liberare lo straniero, se del caso dopo un esame d’ufficio, non appena risulti che il suo trattenimento non è, o non è più, legittimo. Ne consegue che l’autorità giudiziaria competente per la verifica della legittimità di una misura di trattenimento deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell’ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, alla luce degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione Europea, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dallo straniero. (Sentenza dell’8 novembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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