Via libera per lo Stato comunitario che impone l’utilizzo della lingua nazionale per i programmi di istruzione superiore
I giudici sottolineano che l’Unione Europea rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, inclusa la protezione della lingua ufficiale del singolo Paese

Ammissibile, in ambito comunitario, l’obbligo, imposto dallo Stato, di fornire programmi di istruzione superiore nella lingua ufficiale del Paese. Ciò perché l’Unione Europea rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri, che include anche la protezione della lingua ufficiale del singolo Paese. I giudici, chiamati a prendere in esame la legge con cui in Lettonia è previsto l’obbligo per gli istituti di istruzione superiore, compresi gli istituti privati, di fornire programmi educativi esclusivamente in lingua lettone, chiariscono che una tale normativa nazionale è compatibile con il diritto dell’Unione Europea, a condizione che essa sia giustificata da motivi connessi alla tutela dell’identità nazionale, ovvero che sia necessaria e proporzionata alla tutela dell’obiettivo legittimamente perseguito. In questa ottica viene precisato che lo Stato membro dell’Unione Europea è libero di stabilire, in linea di principio, l’obbligo di utilizzare la propria lingua ufficiale nel quadro dei programmi di istruzione superiore, a condizione che tale obbligo sia soggetto a eccezioni, tali da garantire che una lingua diversa da quella ufficiale possa essere utilizzata nel contesto della formazione universitaria. (Sentenza del 7 settembre 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)