Violento in una sola occasione ai danni della moglie: addebitabile a lui la separazione
I giudici sottolineano che le violenze fisiche costituiscono violazioni gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio

Basta un solo episodio in cui l’uomo si mostra violento verso la moglie per addebitargli la successiva separazione coniugale. Nel caso preso in esame dai giudici è emerso che l’uomo in un’occasione ha spinto la moglie per le scale e l’ha fatto cadere. A rendere ancora più indifendibile la posizione dell’uomo c’è pure il fatto che egli abbia anche abbandonato il tetto coniugale senza fare più ritorno a casa. Per i giudici, però, è necessario tenere presente che anche un solo episodio di percosse ai danni del coniuge basta per vedersi addebitare la responsabilità per la separazione. Difatti, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza coniugale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore della condotta violenta. E in questa ottica è irrilevante, chiariscono i giudici, la posteriorità temporale, come nel caso in esame, delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. (Ordinanza 27766 del 22 settembre 2022 della Cassazione)